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Ingiuria e diffamazione online; la prova dell'indirizzo IP e la differente collaborazione di Facebook e Linkedin con la giustizia italiana
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Ingiuria e diffamazione: presupposti normativi e differenze


Per individuare correttamente i presupposti normativi dei reati di ingiuria e diffamazione, potrebbe essere utile riportare il testo degli artt. 594 e 595 del Codice Penale:

Art. 594 c.p.Ingiuria” [abrogato]:

Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa fino a euro 1.032, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.”

Art. 595 c.p. “Diffamazione:

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516. Se l'offesa è recata ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.”

Come si evince agevolmente dalla lettura degli articoli richiamati, entrambe le fattispecie attengono ai delitti contro l'onore. Ciò significa che oggetto di tutela sono i beni giuridici dell'onore e del decoro della persona; esiste infatti uno specifico interesse dell'ordinamento giuridico alla protezione della personalità morale e sociale dell'individuo.

Tuttavia, con la riforma in materia di abrogazione di reati attuata con il d.lgs. n. 7/2016, il delitto di ingiuria è stato abrogato, ma al suo posto è stato contestualmente introdotto un corrispondente illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria.

Ciò significa che, come vedremo in seguito, chi subisce ingiurie rivolte alla propria persona, potrà comunque agire giudizialmente per vedere tutelato il proprio onore. Ma che cosa si intende per onore?

L'onore è un bene giuridico di antica tradizione che può essere definito come il complesso delle condizioni fisiche, morali o intellettuali, che concorrono a determinare il pregio dell'individuo nell'ambiente in cui vive [Antolisei]. È possibile affermare che in esso coesistono sia una componente soggettiva, intesa come il sentimento che l'individuo ha della propria moralità, sia una componente oggettiva, consistente nella stima o opinione di cui egli gode all'interno della comunità.

Nel nostro ordinamento il concetto di onore assurge ad interesse di rango costituzionale, ed infatti trova riconoscimento nell'art. 3 della Costituzione il quale, affermando la pari dignità sociale di tutti i cittadini, mira appunto a vietare ai singoli l'espressione di giudizi di indegnità rivolti ad altri membri.

In quanto bene costituzionalmente riconosciuto, l'onore viene inoltre incluso fra i diritti inviolabili di cui all'art. 2 Cost.

Il criterio distintivo maggiormente evidente tra l'ingiuria e la diffamazione risiede nella presenza o meno dell'offeso, ed esprime la diversa gravità della lesione arrecata al bene giuridico protetto, che è tanto maggiore quando l'offeso non è in grado di difendersi adeguatamente e rispondere all'offesa che gli viene rivolta. In realtà a parere di chi scrive, tutelando entrambe lo stesso bene, cioè l'onore in senso personalistico, l'offesa all'onore sarebbe meno grave se pronunciata in presenza del solo offeso, o comunque percepita da lui soltanto, e più grave se pronunciata, o comunque percepita, fra più persone, presente o meno anche l'offeso.

In che cosa consiste l'offesa “all'altrui reputazione”?

Detto requisito consiste nell'aggressione dell'onore nel suo aspetto oggettivo, ossia nella stima che un individuo gode fra i consociati.

Il delitto di ingiuria, è un reato di pericolo, ai fini del cui perfezionamento è sufficiente l'utilizzo di espressioni potenzialmente lesive della dignità e dell'integrità del soggetto che le riceve. Ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato è, pertanto, sufficiente il dolo generico, cioè la consapevolezza di offendere l'onore e la reputazione di altro soggetto.

Sulla relatività del concetto di offesa all onore, e sul giudizio circa il carattere diffamatorio o meno di un addebito, il giudice dovrà valutare caso per caso e tener conto di tutte le circostanze della fattispecie concreta e dei criteri di valutazione usuali nell'ambiente in cui il fatto ha avuto luogo. Nel delitto di diffamazione, come in quello di ingiuria, l'offesa può essere arrecata con qualsiasi mezzo ed in qualunque modo idoneo, e cioè sia con modalità direttamente ed oggettivamente aggressive, sia con modalità che, oggettivamente non lesive, tali diventano per le forme con cui vengono estrinsecate.

  • Ingiuria e diffamazione tramite internet: che cosa occorre provare?

Dottrina e giurisprudenza ritengono unanimemente che ingiuria e diffamazione possano realizzarsi anche via internet, in quanto lo scambio di informazioni sulla rete costituisce un modo di comunicare con altre persone; per la commissione del reato possono essere adoperate tutte le modalità d'uso della rete, ad esempio e-mail contenenti addebiti offensivi, commenti in social network o comunque visibili attraverso siti web, etc.

La Cassazione Penale, a proposito dei commenti offensivi attraverso l'uso del social network Facebook, ha avuto modo di chiarire che tale fattispecie integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, c.p., poiché trattasi di una condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone [Cass. Pen. sent. n. 24431 del 2015].

Tuttavia, quando si parla di reati commessi via Facebook, o comunque via internet in generale, è necessario verificare che i profili dai quali provengono gli addebiti offensivi siano effettivamente riconducibili all'imputato.

Cosa succede se il social network, o il provider del servizio internet, non collaborano con le indagini?

Come chiarisce il Tribunale di La Spezia, con sentenza del 05/12/2019, in tema di diffamazione attraverso i social network Facebook e Linkedin, è notorio che Facebook non fornisce indicazioni all'autorità giudiziaria italiana in relazione all'utente che si cela dietro un nickname, mentre con Linkedin è possibile acquisire elementi utili all'indagine.

Se il social network non collabora nell'identificazione dell'autore del reato, le indagini devono essere comunque approfondite per individuare chi ha scritto il post. Ad affermarlo è la Cassazione Penale (n. 42630 del 2018), che ha imposto ai giudici di merito di motivare adeguatamente le ragioni dell'archiviazione a carico del presunto autore della diffamazione online.

Il caso riguardava alcuni post offensivi pubblicati su Facebook da un utente la cui identità era rimasta incerta, a seguito del rifiuto dei gestori di Facebook di fornire l'indirizzo IP dell'autore del messaggio offensivo. Il decreto di archiviazione disposto dal Gip veniva perà impugnato in Cassazione dalla persona offesa che lamentava l'assoluta mancanza di indagini suppletive e di analisi degli ulteriori indizi forniti dalla persona offesa.

Da qui la pronuncia della Suprema corte che ha imposto ai giudici di merito di andare oltre la mancata collaborazione dei social network e di approfondire tutti gli elementi utili alle indagini.

Per la condanna per diffamazione tramite social network, infatti, è necessario l'accertamento dell'indirizzo IP cui riferire il messaggio offensivo. Occorre dunque una puntuale verifica dell'autorità giudiziaria dell'indirizzo IP di provenienza, cioè del codice numerico assegnato in via esclusiva ad ogni dispositivo elettronico al momento della connessione ad una determinata postazione del servizio telefonico, permettendo così di individuare la linea.

In caso contrario, non si avrebbe il massimo grado di certezza possibile in ordine all'attribuzione della responsabilità, essendo ben possibile un utilizzo abusivo del nickname dell'account Facebook.

Merita un'ultima disamina la recentissima sentenza della Cassazione Penale, n. 10905 del 25/02/2020, in tema di offese ad uno dei partecipanti su una chat di gruppo.

Secondo la richiamata sentenza, in questo caso, peraltro assai frequente, sussiste l'ipotesi di ingiuria, e non di diffamazione.

Ciò in quanto l'elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione, riporta la sentenza, è costituito dal fatto che nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore. Ciò non significa che l'offeso rimarrà privo di tutela; l'ingiuria è comunque riprodotta nell'art. 4., co. 1, lett. a), del decreto già richiamato, e costituisce fatto che, se doloso, obbliga, oltre al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile da cento ad ottomila euro.

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