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Coronavirus: conseguenze penali per chi non rispetta le regole. I rischi e le possibili strategie difensive.
Coronavirus: conseguenze penali per chi non rispetta le regole. I rischi e le possibili strategie difensive.

Com'è noto, il Governo italiano ha introdotto una serie di regole fondamentali per contenere la diffusione del COVID-19, ed ha inoltre disposto che vengano effettuati, ad opera delle forze dell'ordine, controlli molto serrati.

Secondo i dati forniti dal Viminale, dall'11 al 17 marzo, le forze dell'ordine hanno effettuato oltre un milione di controlli, all'esito dei quali hanno denunciato 42.933 persone per non aver potuto fornire un motivo valido per circolare, ed altre 1.095 per false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, le denunce si attestano a 1473.

Regole e Sanzioni

Appare dunque utile riepilogare quali sono le prescrizioni imposte dalla legge, e quali le sanzioni per chi non le rispetta:

  • evitare spostamenti non motivati da «comprovate esigenze lavorative» «situazioni di necessità» oppure «motivi di salute», attestabili da un’autocertificazione da esibire alle forze dell’ordine (o ai militari ad esse equiparati);

  • vi è divieto assoluto per chi è sottoposto alla misura della quarantena o per chi ha contratto il virus di uscire di casa;

  • è fortemente consigliato a chi ha sintomi compatibili con il virus o la febbre oltre 37,5 ° C di restare presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali;

  • alcune attività, commerciali o meno, che comunque presuppongono la compresenza di più persone, sono chiuse o comunque altrimenti regolamentate.

Per ciò che attiene alle sanzioni, è necessario evidenziare il carattere penale delle stesse; il mancato rispetto degli obblighi ivi descritti, infatti, viene punito ai sensi dell'art. 650 c.p - rubricato “Inosservanza dei comportamenti dell'Autorità” - di cui per comodità si riporta interamente il testo:

«Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a 3 mesi, o con l'ammenda fino a 206 euro.»

Cosa succede dunque a chi viola le prescrizione richiamate nel decreto?

Se veniamo fermati e non saremo in grado di giustificare il nostro spostamento, le forze dell'ordine trasmetteranno la notizia di reato alla Procura della Repubblica territorialmente competente, e saremo dunque sottoposti ad un procedimento penale per violazione dell'art. 650 c.p.

Il significato di tale norma appare, in prima lettura, chiaro: se il fatto non costituisce più grave reato, ci sarà l'arresto, oppure, in alternativa, l'ammenda fino a 206 euro. Tuttavia, appare opportuno chiarire il concetto di ammenda, e le conseguenze (gravi) che dal pagamento della stessa possono derivare.

L'ammenda, ai sensi dell'art. 26 del Codice Penale, è una pena pecuniaria e consiste nel pagamento allo Stato di una somma compresa tra 2 e 1032 euro.

È fondamentale chiarire che questa non può essere equiparata ad una banale violazione del Codice della Strada per la quale è sufficiente pagare il bollettino contenuto nel verbale di accertamento, come nel caso di un divieto di sosta.

Al contrario, l'ammenda è una sanzione penale, al pari della reclusione e dell'arresto, ed il pagamento della stessa comporta l'iscrizione nel casellario giudiziale con tutte le pesanti conseguenze che questo comporta anche sulla vita sociale e professionale (appalti, concessioni, partecipazione a concorsi pubblici, etc.).

Strategie difensive

Come difendersi? Innanzitutto, è fortemente consigliabile non pagare l'ammenda, per evitare di incorrere nelle gravi conseguenze sopra descritte. 

Sarà sicuramente utile contattare il proprio Avvocato di fiducia, poichè possa verificare se sia esperibile il procedimento di oblazione; eventualmente, potrebbe essere vantaggioso attendere che venga notificato il decreto penale di condanna, cioè il provvedimento con il quale il Giudice stabilisce che l'imputato deve pagare la somma di denaro.

Il decreto penale di condanna prevede un termine di 15 giorni per opporsi chiedendo l’oblazione. Ma di cosa si tratta?

L’oblazione (artt. 162, 162-bis c.p. e 141 disp.att. c.p.p.) è un'autonoma causa di estinzione del reato e consiste nel pagamento volontario di una determinata somma di denaro.

Qual è la differenza con l'ammenda?

Se è vero che l’oblazione, come l'ammenda, comporta il pagamento di una somma di denaro, il vantaggio dell’oblazione è che ad essa corrisponde un effetto estintivo del reato, il quale dunque non verrà iscritto nel casellario giudiziale dell'imputato.

Infatti, qualora sussistano le condizioni per accedere all'oblazione, la pena prevista dal reato di cui all'art. 650 c.p. non sarà eseguita, con il fondamentale risultato che, per l'imputato, non vi saranno le gravi conseguenze penali sopra richiamate.

Non tutti però possono accedere all'oblazione; sarà infatti necessario rivolgersi al proprio Avvocato per assicurarsi del buon esito del procedimento.

Altre fattispecie di reato

Restano comunque applicabili le pene per gli altri reati, dolosi o colposi, eventualmente commessi.

In primo luogo vi è l'ipotesi in cui la persona fermata fornisca od esibisca un' autocertificazione falsa (ad esempio dichiari che si stava recando al lavoro e tale circostanza dovesse poi risultare falsa). In tale ipotesi il reato contestato non sarà più il 650 c.p. sopra citato, bensì potrebbe essere il più grave 483 c.p., rubricato “falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” (peraltro non oblazionabile).

In secondo luogo, per fare un altro esempio immediatamente comprensibile, colui che - pur non consapevole di essere affetto dal virus - viola le regole di prudenza raccomandate, causando il contagio di una o più persone, potrebbe essere sottoposto ad un ulteriore procedimento penale - questo per lesioni colpose - se dal contagio ne deriva una malattia. Qualora invece derivasse la morte della persona contagiata, l'accusa si tramuterebbe in quella, ben più grave, dell' omicidio colposo, di cui all'art. 589 c.p.: “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. …” è evidente che la colpa, in quest'ultima ipotesi, è proprio quella di non aver ottemperato al divieto di non uscire di casa. Cionondimeno, per completezza, occorre precisare che l'accusa dovrebbe altresì dimostrare il “nesso causale” fra la condotta dell'agente e l'evento-morte della parte offesa, ossia dovrebbe fornire la prova - al di là di ogni ragionevole dubbio - che il contagio è avvenuto proprio ad opera dell'indagato, e ciò, al momento attuale, appare francamente di rilevante difficoltà.

Tuttavia, per esigenze di sinteticità e per non entrare troppo nei “tecnicismi” del diritto penale, non è possibile in questa sede analizzare oltre le peculiarità che possono presentarsi nel singolo caso, pertanto è sempre consigliabile rivolgersi al proprio Avvocato che fornirà una consulenza approfondita in materia.

Aggiornamento 25 marzo 2020

Si rilevano importanti novità per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio per il mancato rispetto delle misure di limitazione alla circolazione delle persone.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19 del 25/03/2020 viene adesso prevista, salvo che il fatto costituisca altro reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 3000, non applicandosi le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 c.p, che ricordiamo essere l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino ad euro 206. Da ultimo, occorre evidenziare che se tale violazione è commessa con l'utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino ad un terzo.

Si pone quindi il problema di cosa avviene per chi, avendo contravvenuto alle predette misure contenitive prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo D.L., si è visto contestare la violazione dell'art. 650 c.p. con conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica territorialmente competente.

Il comma 8 dell'art. 4 del D.L. appena citato prevede che le nuove norme che sostituiscono le sanzioni penali precedenti con le sanzioni amministrative attuali si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.

Ciò appare del tutto coerente con il fondamentale principio di diritto penale che prevede la retroattività della “lex mitior”: tale garanzia si è progressivamente consolidata nella giurisprudenza costituzionale, che ha precisato come l’art. 3 Cost. «impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della norma che ha disposto l’abolitio criminis o la modifica mitigatrice» (sentenza n. 394 del 2006). Ciò in quanto, in via generale, «non sarebbe ragionevole punire (o continuare a punire più gravemente) una persona per un fatto che, secondo la legge posteriore, chiunque altro può impunemente commettere (o per il quale è prevista una pena più lieve)» (sentenza n. 236 del 2011).

Potrebbero tuttavia sorgere dubbi sulla retroattività di sanzioni di natura prettamente amministrativa, nel caso di specie la multa da euro 400 ad euro 3000.

Può dunque essere utile ricordare la recente sentenza della Corte Costituzionale, la n. 63 del 21 marzo 2019, che postula la retroattività anche della sanzione amministrativa, purché favorevole; la Corte ribadisce come infatti alle sanzioni amministrative «che abbiano natura e finalità punitiva» sia senz'altro applicabile il complesso delle garanzie della materia penale, compresa quella della retroattività favorevole. Ciò appare invero coerente con la logica sottesa al riconoscimento della retroattività favorevole nell'ottica interna dell’art. 3 Cost. Il vincolo dell’uguaglianza/ragionevolezza fa sì che anche rispetto alle sanzioni punitive non sia costituzionalmente ammissibile continuare a sanzionare un fatto che nell'ordinamento giuridico ha perso il proprio carattere di illiceità, né continuare a punirlo sulla base di un apprezzamento di disvalore che sia mutato “in bonam partem”, nel senso cioè di un’attenuazione della risposta punitiva.

È probabilmente per questo motivo che è prevista l'applicazione della misura minima ridotta alla metà (e dunque 200 euro).

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