Per chi è stato coinvolto di recente in un sinistro stradale, potrebbe essere utile tenere in considerazione quanto segue.
Dal 5 marzo 2025 è cambiato il modo di calcolare il risarcimento del danno biologico per le lesioni gravi da sinistro stradale. (vedi anche Incidenti Stradali)
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, sono diventate operative le Tabelle Uniche Nazionali, che disciplinano la liquidazione delle lesioni comprese tra 10 e 100 punti di invalidità permanente.
Ma cosa significa concretamente per chi ha subito un incidente?
Quanto spetta oggi di risarcimento?
E cosa cambia rispetto alle precedenti tabelle del Tribunale di Milano?
Vediamolo in modo chiaro: il nostro Studio Legale ad Arezzo esamina quotidianamente numerosi casi di sinistri stradali, sia ad Arezzo che in tutta Italia.
Cosa sono le Tabelle Uniche Nazionali
Le Tabelle Uniche Nazionali sono lo strumento previsto dall’art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private per determinare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale il risarcimento del danno biologico per le lesioni di non lieve entità, cioè quelle tra 10 e 100 punti di invalidità permanente.
Dopo una lunga attesa, il quadro normativo per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da sinistri stradali e da responsabilità sanitaria ha finalmente raggiunto la sua completezza. Con la pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12, sono entrate in vigore le tabelle uniche nazionali per la quantificazione dei danni derivanti da lesioni di non lieve entità, ovvero quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità permanente. Questo intervento normativo pone fine a un lungo periodo di incertezza, durante il quale la liquidazione di tali danni era affidata a criteri equitativi elaborati dalla giurisprudenza, con le note tabelle del Tribunale di Milano a fungere da parametro di riferimento a livello nazionale.
L'esigenza di uniformità nel risarcimento del danno alla persona è un principio cardine che il legislatore ha perseguito con l'introduzione del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209). Mentre l'articolo 139 del Codice ha da subito disciplinato in modo dettagliato la liquidazione delle lesioni di lieve entità (le cosiddette "micropermanenti", fino a 9 punti di invalidità), l'articolo 138, dedicato alle lesioni di non lieve entità ("macropermanenti"), era rimasto per anni inattuato.
La Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124) ha rappresentato un punto di svolta, sostituendo integralmente il testo dell'articolo 138 e delineando con precisione i principi e i criteri per la redazione della tabella unica nazionale Cit. 3. L'obiettivo dichiarato era duplice: "garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori".
La legittimità di un sistema tabellare standardizzato è stata avallata sia dalla Corte Costituzionale sia dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La Consulta, con la sentenza n. 235 del 2014, pur pronunciandosi sull'art. 139, ha stabilito che un meccanismo standard di quantificazione del danno, che contemperi l'interesse del danneggiato con quello generale alla sostenibilità dei premi assicurativi, non viola i principi costituzionali, purché lasci al giudice un margine per la personalizzazione del risarcimento. Analogamente, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto che le direttive in materia di assicurazione obbligatoria non ostano a una legislazione nazionale che preveda un sistema di risarcimento specifico per i danni da sinistri stradali, anche se questo comporta una limitazione rispetto ad altre forme di illecito
Per quali casi si applicano?
Le nuove tabelle si applicano:
-
ai sinistri stradali verificatisi dal 5 marzo 2025 in poi
-
ai casi di responsabilità sanitaria
-
alle invalidità permanenti comprese tra 10 e 100 punti
Restano invece disciplinate dall’art. 139 del Codice le cosiddette micropermanenti (fino a 9 punti).
⚠ Importante: le nuove tabelle non si applicano retroattivamente.
Per i sinistri precedenti al 5 marzo 2025 continuano a valere i criteri precedenti.
Il D.P.R. n. 12/2025, entrato in vigore il 5 marzo 2025, ha dunque dato attuazione ai principi fissati dall'art. 138 del Codice delle Assicurazioni. Occorre precisare che il regolamento si applica al risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità derivanti non solo dalla circolazione di veicoli e natanti, ma anche dalla responsabilità sanitaria.
Come si calcola oggi il risarcimento per invalidità permanente?
La liquidazione del danno secondo le nuove tabelle si fonda sui criteri stabiliti dall'art. 138 del Codice delle Assicurazioni, come modificato nel 2017.
Riepilogando, il calcolo del risarcimento per sinistro stradale si basa dunque su tre elementi fondamentali:
1️⃣ Percentuale di invalidità permanente
Stabilita dal medico-legale.
2️⃣ Età del danneggiato
Il valore economico del punto diminuisce con l’aumentare dell’età.
3️⃣ Danno morale
Le nuove tabelle prevedono espressamente una componente per la sofferenza interiore.
Il sistema è “a punto variabile”:
-
maggiore è la percentuale di invalidità
-
maggiore è il valore del singolo punto
Questa struttura consente una progressività del risarcimento e recepisce la visione unitaria ma composita del danno non patrimoniale, come delineata dalla giurisprudenza di legittimità più recente.
Il danno morale è incluso?
Sì.
Una delle novità più importanti è il riconoscimento espresso della componente di danno morale, cioè della sofferenza interiore patita dalla persona a seguito della lesione.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che il danno biologico (compromissione della vita quotidiana e relazionale) è cosa distinta dalla sofferenza interiore, e che entrambe devono essere considerate nel risarcimento.
Le nuove Tabelle Uniche recepiscono questa impostazione.
Quando il risarcimento può aumentare fino al 30%?
Nonostante la standardizzazione, il sistema non è rigido e consente al giudice di adeguare il risarcimento alle specificità del caso concreto. L'articolo 138, comma 3, del Codice prevede che:
"Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale [...], può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento."
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che tale personalizzazione non è automatica. Essa è riservata a conseguenze "del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari", che superano i pregiudizi che "qualunque persona con la medesima invalidità [...] non potrebbe non subire". Spetta al danneggiato allegare e provare tali circostanze specifiche, che devono essere "documentate e obiettivamente accertate. Non è sufficiente, ad esempio, un generico riferimento a disturbi comuni come l'insonnia per giustificare una personalizzazione
Ed è proprio qui che l’assistenza legale diventa determinante.
Quanto mi spetta dopo un incidente stradale?
Questa è la domanda più frequente.
Il risarcimento dipende da:
-
percentuale di invalidità
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età
-
durata dell’invalidità temporanea
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danno morale
-
eventuale personalizzazione
-
perdita reddituale (se presente)
Ogni caso è diverso.
Un errore nel calcolo può comportare la perdita di migliaia di euro.
Le compagnie assicurative tendono spesso a formulare offerte che non tengono conto di tutti gli elementi risarcibili, soprattutto in presenza di macrolesioni.
Prima di accettare un’offerta, è sempre opportuno verificare se l’importo proposto è realmente conforme alle nuove Tabelle Uniche Nazionali.
Differenza tra Tabelle di Milano e Tabelle Uniche Nazionali
Si sottolinea nuovamente che, per espressa previsione normativa, la tabella unica nazionale si applica "ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica". Pertanto, per tutti gli eventi dannosi avvenuti prima del 5 marzo 2025, continueranno ad applicarsi i criteri liquidativi previsti dalla giurisprudenza, principalmente le tabelle milanesi.
L'introduzione delle tabelle uniche nazionali per le macrolesioni segna dunque un passo decisivo verso l'uniformità e la prevedibilità nel risarcimento del danno alla persona. Se da un lato si persegue una razionalizzazione dei costi per il sistema assicurativo, dall'altro si cerca di garantire un risarcimento integrale e giusto, che tenga conto sia delle conseguenze "standard" della lesione, sia delle sofferenze interiori, lasciando al contempo al giudice il potere-dovere di intervenire, con adeguata motivazione, laddove la singolarità del caso concreto lo richieda. Infine, è previsto un meccanismo di aggiornamento annuale degli importi, per adeguarli alla variazione dell'indice ISTAT, garantendo così la tenuta del valore del risarcimento nel tempo.
Fino al 2025, i tribunali facevano riferimento prevalentemente alle tabelle milanesi elaborate dal Tribunale di Milano.
Oggi, per i nuovi sinistri, il riferimento obbligatorio è la Tabella Unica Nazionale prevista dall’art. 138 del Codice delle Assicurazioni.
Questo garantisce maggiore uniformità, ma rende anche più tecnica e complessa la fase di liquidazione.
Perché è importante una corretta assistenza legale?
Nel risarcimento del danno da sinistro stradale non conta solo la percentuale di invalidità.
Conta:
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come viene impostata la perizia medico-legale
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come vengono documentate le conseguenze personali
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come viene dimostrato il danno morale
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se sussistono i presupposti per la personalizzazione
Una gestione superficiale della pratica può ridurre sensibilmente il risarcimento spettante.
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-
come si calcola oggi il risarcimento
-
se l’offerta dell’assicurazione è corretta
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Domande frequenti sulle Tabelle Uniche Nazionali
Le nuove tabelle valgono per tutti gli incidenti?
No, solo per quelli verificatisi dopo il 5 marzo 2025.
Si applicano anche alla responsabilità medica?
Sì, il D.P.R. n. 12/2025 si applica anche ai casi di responsabilità sanitaria.
Il danno morale è automatico?
È previsto nella struttura tabellare, ma deve essere correttamente valutato e documentato.
Posso ottenere un risarcimento superiore a quello standard?
Sì, fino al 30% in presenza di conseguenze specifiche e documentate.
Conclusione
L’introduzione delle Tabelle Uniche Nazionali rappresenta una svolta nel sistema di risarcimento del danno da sinistro stradale.
Tuttavia, la standardizzazione non elimina la necessità di una valutazione attenta e personalizzata del singolo caso;
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