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Sinistro stradale cagionato da fauna selvatica: chi è il responsabile?
Sinistro stradale cagionato da fauna selvatica: chi è il responsabile?

I danni causati dagli animali selvatici, in passato, erano considerati sostanzialmente non indennizzabili, in quanto tutta la fauna selvatica era ritenuta “res nullius”; soltanto di recente la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con differenti pronunce (Cass. n. 8384/2020; Cass. n. 8385/2020; Cass. n. 12113/2020; Cass. n. 13848/2020), ha condivisibilmente individuato nella Regione l'unico soggetto passivamente legittimato.

La ricostruzione del regime di imputazione della responsabilità per i danni causati dagli animali selvatici ha infatti comportato l'individuazione dell'ente pubblico -eventualmente- responsabile  nella Regione, quale ente titolare della competenza a disciplinare, sul piano normativo e amministrativo, la tutela della fauna e la gestione sociale del territorio; e ciò anche laddove la Regione abbia delegato i suoi compiti alle Province.

La fonte della responsabilità degli incidenti è «la colposa omessa adozione delle misure necessarie ad impedirli» ed è dunque la Regione che rimane responsabile perché, anche quando abbia delegato le sue funzioni alle Province, non perde la titolarità delle stesse. Non è pero da escludersi la possibilità che la responsabilità concorra tra diversi enti quando si accerti, nel caso concreto, che il sinistro sia da imputarsi ai comportamenti colposi di più amministrazioni, a diversi livelli istituzionali.

Per quanto attiene al regime di imputazione della responsabilità, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., sarà naturalmente il danneggiato a dover allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico.

Ciò comporta, evidentemente, che sul conducente graverà l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992, e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.

Non può però ritenersi sufficiente -ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.- la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 1, in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che ritiene di aver subito - dovrà dunque allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui -nonostante ogni cautela- non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, in modo tale che esso possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.

In conclusione, vale precisare la ratio che può dirsi sottesa a tale sistema normativo. Ogni decisione relativa a oneri economici che gravino sulla collettività deve tenere conto di un duplice ordine di elementi. Da un lato, devono essere tutelate le ragioni dei privati, che si ritengano danneggiati da res di proprietà della Pubblica Amministrazione. Allo stesso tempo, occorre preservare il supremo interesse, a vedere riconosciuta la risarcibilità —gravante sulle casse pubbliche— delle sole ipotesi di danno dovuto all'effettiva, e concreta, imputabilità del sinistro all'ente pubblico.

Ogni evoluzione interpretativa circa il portato degli artt. 2043 ,2051, 2052 c.c. trova fondamento proprio in questa -o analoghe- considerazioni: da qui deriva la necessità di precisare i criteri di applicazione dei regimi veicolati da queste disposizioni, al fine di costringere le pretese private in percorsi ben definiti, e il più possibile guidati.

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