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Dichiarare il falso in autocertificazione non costituisce reato se il DPCM è illegittimo
Dichiarare il falso in autocertificazione non costituisce reato se il DPCM è illegittimo

La questione giuridicaProcedendo dunque ad esercitare l'azione penale contro i due soggetti, il Pubblico Ministero, terminate le indagini, ha richiesto l'emissione di un decreto penale di condanna.

Il GIP del Tribunale di Reggio-Emilia, di diverso avviso, ha però ritenuto che tale richiesta non potesse trovare accoglimento e, con sentenza n. 54 del 2021, ha concluso che la compilazione di una autocertificazione falsa non costituisce un comportamento penalmente rilevante, per effetto della «indiscutibile illegittimità del DPCM 08.03.2020, come pure di tutti quelli successivamente emanati dal Capo del Governo».

Come si intuisce, le argomentazioni con le quali il Giudice emiliano sostiene tale assunto afferiscono alla illegittimità costituzionale del DPCM indicato che, configurando un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare, si pone in contrasto con l'art. 13 della Costituzione. Tale articolo, infatti, afferma l'inviolabilità della libertà personale, stabilendo che questa può essere compressa esclusivamente a seguito di un atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti tassativamente dalla legge (vi è in sostanza una doppia riserva, di legge e di giurisdizione). Nel nostro ordinamento, infatti, l'obbligo di permanenza domiciliare consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice penale per alcuni reati all'esito di un giudizio. Logico corollario di tale principio è che un DPCM, trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non già di un atto normativo avente forza di legge, non può disporre alcuna limitazione alla libertà personale, in osservanza del dettato costituzionale di cui al richiamato art. 13 Cost.

Il GIP precisa inoltre, in modo particolarmente incisivo, che non può confondersi la libertà di circolazione con la libertà personale. I limiti -legittimi- alla libertà di circolazione attengono a luoghi specifici il cui accesso può essere precluso poiché ritenuti pericolosi/infetti; quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, bensì le persone, allora i divieti si configurano come vere e proprie limitazioni della libertà personale. Quando il divieto di spostamento è assoluto, cioè quando si prevede che il cittadino non possa recarsi in alcun luogo al di fuori della propria abitazione, è indiscutibile che si versi in chiara e illegittima limitazione della libertà personale.

Conclusioni

All'esito di tali argomentazioni, il Giudice emiliano ritiene dunque illegittimo il DPCM indicato per violazione dell'art 13 Cost.; peraltro, essendo il DPCM un atto amministrativo, il Giudice ordinario non deve neppure rimettere la questione di legittimità alla Corte Costituzionale per un esame sul punto, ma deve procedere direttamente alla disapplicazione dell'atto.

L'iter logico-giuridico seguito dal GIP conduce dunque a sostenere che la condotta di falso, pur materialmente comprovata in atti, non sia tuttavia punibile poiché questa, previa disapplicazione della norma che imponeva illegittimamente l'autocertificazione, va ad integrare il cosiddetto “falso inutile” o “falso innocuo”, configurabile quando la falsità incide su un documento irrilevante o non influente ai fini della decisione da emettere.

Per tutti questi motivi, il Giudice pronuncia quindi sentenza di proscioglimento nei confronti dei due imputati, perché il fatto non costituisce reato. Tale sentenza è poi divenuta definitiva ed irrevocabile, essendo trascorsi 15 giorni dall'emissione della stessa senza che il P.M. abbia presentato opposizione in appello.

qui il link alla sentenza completa: https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/tribunale-di-reggio-emilia-27-01-2021-sentenza-n-54/
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