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Condotta violenta nel campo da calcio; la responsabilità penale dell'atleta.
Condotta violenta nel campo da calcio; la responsabilità penale dell'atleta.

La vicenda processuale, conclusasi in Cassazione nel 2005, riguardava un episodio accaduto il 3 marzo 1995 durante un incontro di calcio tra le squadre “Nuova Salzano” e “Jesolo 91”, campionato Eccellenza veneto. 

In particolare, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il portiere dello Jesolo aveva respinto, in elevazione, il pallone e subito dopo, in fase di ricaduta, era stato colpito dal difensore avversario con una gomitata all'addome. Immediatamente soccorso, era stato trasportato in ospedale dove aveva subito una splenectomia e la saturazione di una perforazione intestinale. A seguito dell'infortunio occorso, il portiere riportava quindi la perdita dell'uso dell'organo della milza, e per questo motivo il difensore avversario veniva giudicato, in primo grado, colpevole del reato di lesioni volontarie aggravate. In secondo grado, la Corte d'Appello di Venezia dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché il reato era estinto per intervenuta prescrizione, ma confermava le disposizioni relative al risarcimento danni inerenti all'azione civile.

Conclusosi così un lungo iter processuale in Corte di Cassazione, emergeva dalle risultanze processuali che l'evento si era verificato accidentalmente nell'ambito di un'ordinaria azione di gioco, non risultando alcun elemento rilevante per attribuire la volontarietà dell'azione in capo all'imputato (così che il reato veniva riqualificato, ai sensi dell'art. 590 c.p., come fatto colposo).

La sentenza, tuttavia, è di particolare importanza poiché in essa i giudici di legittimità rilevano come, in materia di lesioni personali derivanti dalla pratica dell'attività sportiva agonistica, sia possibile individuare una scriminante non codificata, che trae la propria legittimità, principalmente, dal ruolo di assoluto rilievo che l'ordinamento giuridico assegna allo sport: tale scriminante attiene alla cosiddetta area del “rischio consentito”.

La Suprema Corte statuisce infatti che, in ambito sportivo, l'area del rischio consentito coincide con quella del rispetto delle specifiche regole di gioco e dei canoni di condotta generalmente previsti per ciascuna disciplina: questi ultimi individuano, secondo una preventiva valutazione fatta dalla normazione secondaria (cioè dal regolamento sportivo), « ...il limite della ragionevole componente di rischio di cui ciascun praticante deve avere piena consapevolezza sin dal momento in cui decide di praticare, in forma agonistica, un determinato sport ».

Dal momento che l'utilizzo della forza fisica può essere causa di gravi infortuni per l'avversario, il rispetto delle regole segna il discrimine tra lecito ed illecito in chiave sportiva. «..Ma neppure in ipotesi di violazione di queste norme viene travalicata l'area del rischio consentito, ove la stessa violazione non sia volontaria, ma rappresenti, piuttosto, lo sviluppo fisiologico di un'azione che, nella concitazione o trance agonistica, può portare alla non voluta elusione delle regole anzidette».

Se ne deduce, dunque, che in tutti quei casi in cui l'intervento falloso, o comunque contrario al regolamento, sia voluto e deliberatamente piegato al conseguimento di un'utilità, con accettazione del rischio di pregiudicare l'altrui integrità fisica, allora si entra nell'area della condotta penalmente rilevante, con la duplice prospettiva del dolo o della colpa.

In particolare il dolo ricorre quando la circostanza di gioco è solo l'occasione dell'azione volta a cagionare lesioni, sorretta dalla volontà di compiere un atto di violenza fisica (si pensi al caso in cui un giocatore che nutre risentimenti personali nei confronti dell'avversario approfitti della partita di calcio per commettere deliberatamente un atto di violenza).

Quando, invece, la violazione delle regole che porta ad un infortunio avviene nel corso di un'ordinaria situazione di gioco, il fatto avrà natura colposa, in quanto la violazione, se pur consapevole, è finalizzata non ad arrecare un danno all'avversario, ma al conseguimento – in forma illecita e dunque antisportiva – di un determinato obiettivo agonistico (si pensi al caso del cosiddetto fallo “tecnico”, con il quale il giocatore colpisce volontariamente l'avversario per interrompere una potenziale occasione da gol).

Da ultimo, all'esito di questa ricostruzione, è possibile affermare che, in tema di lesioni personali procurate nel corso di attività sportiva, si verifica il superamento del c.d. rischio consentito, con il conseguente profilarsi della responsabilità per dolo o colpa, allorquando viene posta a repentaglio coscientemente l'incolumità del giocatore avversario, che pur acconsente un comportamento antagonistico anche rude, ma non esorbitante dal dovere di lealtà fino a trasmodare nel disprezzo per l'altrui integrità fisica. Tuttavia, è utile puntualizzare che l'accertamento dell'eventuale superamento del rischio consentito - e dunque della contestuale volontà di mettere a repentaglio l'incolumità dell'avversario - è questione di fatto, da risolvere caso per caso in relazione al tipo di pratica sportiva.

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