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I like al post su Facebook costituiscono indizio sufficiente a far ritenere sussistente il reato di istigazione all'odio razziale.
I like al post su Facebook costituiscono indizio sufficiente a far ritenere sussistente il reato di istigazione all'odio razziale.

La Corte di Cassazione Penale conferma, in attesa del processo, la misura dell'obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria per il soggetto che ha aderito ad un gruppo neonazista nato su Facebook e che, tramite i suoi 'like', contribuisce alla diffusione dei post dal contenuto antisemita.

Ciò in ordine al reato di cui all'articolo 604-bis del Codice Penale, rubricato “propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa”,che prevede una pena che può arrivare fino a 6 anni di reclusione e 6.000 euro di multa.

Il reato di istigazione all'odio razziale è un crimine contestato soprattutto sulla base dell'attività social dell'indagato, che interagiva con una comunità virtuale neonazista, il cui scopo principale era la propaganda e l'incitamento all'odio razziale.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ritiene indizio sufficiente del reato di istigazione all'odio razziale la condotta sostanziatasi in plurime manifestazioni di adesione e condivisione dei messaggi confluiti sulle bacheche presenti nelle piattaforme Facebook, VKontacte e Whatsapp, dal chiaro contenuto negazionista, antisemita e discriminatorio per ragioni di razza, risultando sussistente il pericolo di diffusione dei messaggi tra un numero indeterminato di persone.

Ma come si può ritenere che, semplicemente mettendo dei “like” su un post, si possa contribuire a diffondere il messaggio antisemita e discriminatorio?

I giudici sottolineano le modalità di funzionamento dei social network e di Facebook in particolare, incentrato su un algoritmo che considera rilevanti i like e che assegna un valore maggiore ai post che ricevono più interazioni. Ne discende che, tanto più un post riceverà like, commenti e condivisioni, tanto più questo verrà considerato “di maggior valore”, così che verrà più ampiamente valorizzato e diffuso all'interno della community.

Sentenza n. 4534 del 6 dicembre 2021.

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