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Il diritto del passeggero trasportato dopo un incidente
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Incidente stradale: il passeggero ha diritto al risarcimento, anche se il conducente ha torto

Pubblicato dallo Studio Legale Scarabicchi – Arezzo

Il diritto del passeggero dopo un incidente

Nell'analisi giuridica di un sinistro stradale, la figura del passeggero, tecnicamente definito terzo trasportato, gode di una posizione di particolare favore accordatagli dall'ordinamento.

La normativa vigente, infatti, ha delineato un percorso risarcitorio privilegiato per garantire che chi subisce un danno mentre è trasportato su un veicolo possa ottenere un indennizzo in modo più celere e diretto, a prescindere dalla complessa dinamica di accertamento delle responsabilità.

Il principio cardine: l’azione diretta ex art. 141 Codice delle Assicurazioni

Il fondamento di questa tutela speciale risiede nell’articolo 141 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private). Tale norma stabilisce un principio fondamentale:

“Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.”

Questo meccanismo consente al passeggero danneggiato di rivolgere la propria richiesta risarcitoria direttamente alla compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava. Si tratta di un’azione diretta che svincola il diritto del trasportato dall’esito dell’accertamento della colpa, superando la necessità di attendere la definizione delle responsabilità tra i conducenti coinvolti.

L’art. 141 fa salvo inoltre “il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”. In pratica, se il risarcimento ottenuto dall’assicurazione del vettore non copre interamente il danno, il trasportato può agire contro l’assicurazione del veicolo responsabile per ottenere la differenza.

Come ottenere il risarcimento

Per attivare la tutela, il terzo trasportato deve promuovere la procedura di risarcimento prevista dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni. La richiesta deve contenere:

  • referti e certificati medici;
  • documentazione dell’incidente (verbale delle forze dell’ordine, modulo CAI, fotografie, ecc.);
  • giustificativi delle spese sostenute (cure, riabilitazione, farmaci, ecc.).

L’assicurazione è tenuta a liquidare i danni in tempi ragionevoli, fatta salva la possibilità di rivalersi in seguito contro il responsabile del sinistro.

Il ruolo dell'avvocato e la rimborsabilità delle spese legali

La complessità della materia e la necessità di interfacciarsi con le compagnie assicurative rendono fondamentale l’assistenza di un avvocato specializzato fin dalle prime fasi successive al sinistro. Un intervento tempestivo è cruciale per impostare correttamente la richiesta, raccogliere e preservare le prove, e gestire la trattativa in modo efficace.

È importante sottolineare che le spese sostenute per l’assistenza legale nella fase stragiudiziale (cioè prima dell’eventuale causa) costituiscono una componente del danno risarcibile. La giurisprudenza riconosce che tali spese, quando “necessarie e giustificate” per la tutela del diritto del danneggiato, devono essere rimborsate dalla compagnia assicurativa.

È dunque fondamentale rivolgersi a un avvocato sin dai primi momenti successivi all’incidente. Agire tempestivamente consente di raccogliere correttamente le prove, ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e tutelare pienamente il proprio diritto al risarcimento.

Rivolgersi a un legale solo dopo che la compagnia assicurativa ha negato il risarcimento o ha proposto una somma inadeguata può compromettere l’esito della pratica. Un’assistenza legale qualificata fin da subito permette invece di evitare errori, accelerare la procedura e ottenere un risarcimento completo e proporzionato al danno subito.

L’assistenza legale tempestiva consente di:

  • tutelare correttamente i propri diritti sin dalle prime fasi;
  • raccogliere e conservare le prove necessarie;
  • evitare errori che potrebbero ridurre o annullare il risarcimento;
  • gestire i rapporti con le compagnie assicurative in modo efficace e trasparente.

In sintesi

Il terzo trasportato beneficia di un canale risarcitorio privilegiato che gli consente di ottenere un indennizzo direttamente dall’assicurazione del veicolo su cui viaggiava, indipendentemente dall’accertamento della colpa. Tale tutela, pur essendo molto forte, richiede comunque la prova del fatto storico, del danno e del nesso causale, e non opera in caso di sinistro determinato esclusivamente dal comportamento dello stesso danneggiato.

Data la tecnicità della normativa e delle procedure, l’assistenza di un avvocato esperto in infortunistica stradale si rivela indispensabile per garantire la piena ed effettiva tutela dei propri diritti.

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Riferimenti normativi: Art. 141 Codice delle Assicurazioni

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